L’Inps, con la circolare n° 17 del 9 febbraio 2021, rende note le nuove aliquote relative all’anno 2021 per il versamento dei Contributi INPS artigiani e commercianti

L’INPS, con la Circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, ha ufficializzato le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti per l’annualità 2021.

Le nuove aliquote

Le aliquote, per il versamento dei contributi dovuti all’INPS gestione ART/COM, previste per il 2021 sono le seguenti:

  • per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: aliquota del 24% per gli artigiani e del 24,09% per i commercianti;
  • coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: aliquota del 22,35% per gli artigiani e del 22,44% per i commercianti.

Come riportate graficamente nella seguente tabella riassuntiva:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni24%24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni22,35%22,44%

Si Ricorda, ai fini del calcolo, che la riduzione contributiva al 22,35 % per gli artigiani e 22,44% per i commercianti, è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato ha compiuto i 21 anni.

I contributi calcolati sul minimale

I contribuenti, come di consueto, dovranno versare la relativa quota a titolo di contributi fissi calcolati sul minimale e un’eventuale quota aggiuntiva calcolata sul reddito eccedente il minimale.

  • titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: euro 3.836,16 per gli artigiani ed euro 3.850,52 per i commercianti;
  • coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: euro 3.572,94 per gli artigiani ed euro 3.587,29 per i commercianti.

Come riportato in tabella:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni3.836,16
(3.828,72 IVS + 7,44 maternità)
3.850,52
(3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni3.572,94
(3.565,50 IVS + 7,44 maternità)
3.587,29
(3.579,85IVS + 7,44 maternità)

Nel caso in cui, ci si riferisce a periodi inferiori all’anno solare, il contributo dovuto sul minimale deve essere rapportato a mese, e pertanto risulta pari a:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 319,68
(319,06 IVS + 0,62 maternità)
€ 320,88
(320,26IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 297,75
(297,13 IVS + 0,62 maternità)
€ 298,94
(298,32IVS + 0,62 maternità)

Sulla eventuale quota reddituale che eccede il minimale di euro 15.953,00 e fino all’importo di 47.379,00 euro, i contribuenti iscritti alle gestioni ART/COM, dovranno versare i contributi previdenziali secondo le aliquote riportate in tabella, tenendo a mente che coloro i quali eccederanno il limite reddituale di 47.379,00 euro verseranno con un’ulteriore maggiorazione di aliquota di un punto percentuale.

Scaglione di reddito ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 annifino a € 47.379,0024%24,09%
superiore a
€ 47.379,00
25%25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 annifino a € 47.379,0022,35%22,44%
superiore a
€ 47.379,00
23,35%23,44%

Il Massimale di reddito

Il massimale di reddito, oltre il quale non è dovuta contribuzione, è pari a euro 78.965,00. E’ bene evidenziare che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Si ricorda, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Ex adverso, ai sensi dell’art.2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per l’anno 2021, a € 103.055,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come descritto nelle seguenti tabelle:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€19.267,46
(47.379,00*24%
+31.586,00*25%)
€ 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€17.964,54
(47.379,00*22,35%
+31.586,00*23,35%)
€18.035,61
(47.379,00*22,44% +31.586,00 *23,44%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successivaArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€25.289,96
(47.379,00*24%
+55.676,00*25%)
€ 25.382,71
(47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€23.589,55
(47.379,00*22,35%
+55.676,00*23,35%)
€ 23.682,30
(47.379,00*22,44% +55.676,00*23,44%)

L’agevolazione per i forfettari

Resta confermata l’agevolazione per i contribuenti forfettari che potranno usufruire anche per il 2021 di una riduzione contributiva del 35%. Coloro i quali già usufruiscono di tale riduzione non dovranno esercitare alcuna opzione, sempre che permangano i requisiti posti alla base dell’agevolazione. Per tutti gli altri è necessario inoltrare domanda all’ente entro il 28 febbraio 2021.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.